«Nella Chiesa latina si abbia in grande onore l’organo a canne, strumento musicale tradizionale, il cui suono è in grado di aggiungere un notevole splendore alle cerimonie della Chiesa, e di elevare potentemente gli animi a Dio e alle cose celesti» (Sacrosanctum Concilium, 120). Considerato che la Cattedrale di Altamura e le Concattedrali di Gravina in Puglia e di Acquaviva delle Fonti sono dotate di monumentali organi a canne di grande interesse storico e artistico, con una amplissima gamma e ricchezza di registri, recentemente oggetto di ingenti e accurati interventi di restauro, è nostro dovere vigilare che tali strumenti vengano usati da persone fornite di adeguata preparazione in campo musica-
le e liturgico.

Pertanto, accogliendo il suggerimento da parte del Direttore dell’Ufficio diocesano per i beni culturali ecclesiastici e l’edilizia di culto, con il presente provvedimento promulgo le Norme per l’incarico di Organista della Cattedrale di Altamura e delle Concattedrali di Gravina in Puglia e di Acquaviva delle Fonti.

1. È costituito presso la Cattedrale di Altamura [d’ora in poi Cattedrale] e le Concattedrali di Gravina in Puglia e di Acquaviva delle Fonti [d’ora in poi Concattedrale/i] l’Albo degli Organisti della Cattedrale o della Concattedrale, pubblicato sulle rispettive bacheche, nonché sul sito web della Diocesi.

2. Potranno essere iscritti all’Albo coloro che sono in possesso del diploma in organo, conseguito presso un Conservatorio o almeno presso una Scuola Diocesana di Or-
gano.

3. I Candidati dovranno presentare all’Ente proprietario della rispettiva Cattedrale o Concattedrale

1 domanda scritta di iscrizione all’Albo, corredata di:

a) copia del titolo di cui al n. 2 delle presenti Norme;

b) attestazione scritta da parte del Parroco/Rettore della chiesa dove svolgono abitualmente il servizio di organista2;

1 Per Altamura e Gravina in Puglia, il Capitolo Cattedrale o Concattedrale; per Acquaviva delle Fonti, la Diocesi.
2 Qualora il Candidato risultasse privo di adeguata formazione liturgico-musicale, si chiede che possa provvedere
a colmare tale lacuna, partecipando a corsi appositamente destinati.

c) documentazione attestante altri eventuali titoli ed esperienze in ambito liturgico;

d) Curriculum vitae.

4. L’accettazione della domanda è subordinata all’approvazione del Legale rappresentante dell’Ente proprietario di cui al n. 3 delle presenti Norme, sentito il parere del Parroco/Rettore della Cattedrale o Concattedrale e del Responsabile per la Sezione Musica Sacra dell’Ufficio Liturgico diocesano. Questi, presa visione della documentazione, potranno richiedere l’espletamento di una prova attitudinale, che preveda una parte pratica e un colloquio.

5. L’iscrizione all’Albo permetterà ad ogni Organista di poter prestare il proprio servizio nella Cattedrale o Concattedrale, utilizzando all’occorrenza l’organo ivi presente.

In ogni caso, il Vescovo diocesano provvederà a nominare uno o più “Organisti titolari” della Cattedrale o Concattedrale.

6. La titolarità dell’Organista si intende valida per un triennio, rinnovabile per altri trienni. Potrà essere revocata in qualunque momento, previa comunicazione scritta
all’interessato, riportando le motivazioni della decisione stessa.

7. L’essere Organista (anche titolare) non comporta di per sé alcun rapporto di dipendenza o di lavoro, ma si tratta di un mero titolo onorifico, e, d’altra parte, le presta-
zioni rese si intende che siano a titolo gratuito.

8. Gli Organisti possono richiedere in qualunque momento la rimozione dall’Albo di tutti o alcuni dei loro dati. Le presenti Norme entrano in vigore a partire dalla data odierna.

 

 

Dato in Altamura, dalla Sede Vescovile, il 10 giugno 2024

+ Giuseppe Russo
Vescovo

Il Cancelliere Vescovile
Sac. Vincenzo Panaro

 

Norme per l’incarico di Organista della Cattedrale di Altamura e delle Concattedrali di Gravina in Puglia e di Acquaviva delle Fonti

 

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